Può chiedere il passaggio:

 

nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

 

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie:

Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;

b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

c) il personale educativo;

 

nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;

b) il personale educativo;

 

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;

 

nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:

a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.

 

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

 

che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).

Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

 

che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

 

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola ( dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

 

Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.

 

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

 - dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;

 - dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

 

2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).

 

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