LA DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap;
- per le persone handicappate assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l'assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili, che assistano il soggetto handicappato, i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445,così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.
Inoltre, il fratello o la sorella conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
d) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87,art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
e) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli sarà attribuito solo se sarà allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l'interessato dichiari che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.
2. Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla certificazione si dovrà rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato dovrà, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.